Legge del 1913 numero 89 art. 167


1. Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:
a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza;
b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.
(Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 167"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti