Legge del 1913 numero 89 art. 135


CAPO II Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari (Rubrica così sostituita dall’art. 18, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)
1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione.
2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullità dell'atto o il fatto non costituisce reato.
3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.
(Articolo così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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