Legge del 1865 numero 2359 art. 94


Se per la esecuzione del piano di ampliamento il Comune deve
procedere alla costruzione delle vie pubbliche, i proprietari saranno
obbligati a cedere il terreno necessario, senz'altra formalità.
Il relativo compenso sarà determinato secondo gli artt. 39, 40 e
41, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione e di
conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo
caso speciale imposti.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 94"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti