Legge del 1865 numero 2359 art. 76


In caso di assoluta urgenza l'Autorità militare che ha il comando
locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, può
ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione
delle opere militari.
Essa ha le facoltà attribuite al Prefetto dal capo 2° del titolo
secondo della presente legge, e può applicare le altre disposizioni
ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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