Legge del 1865 numero 2359 art. 63


Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano
trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati
potranno domandare che sia dall'Autorità giudiziaria competente
pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica
utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il
pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art.
60 della presente legge.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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