Legge del 1865 numero 2359 art. 61


Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare
i beni che, non dovendo più servire all'eseguimento dell'opera
pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.
Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti
proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare
la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione
da notificarsi per atto d'usciere (Ora, ufficiale giudiziario)
all'espropriante: nel mese
successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il
pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la
legge loro accorda.
Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari
o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perché con suo
decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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