Legge del 1865 numero 2359 art. 54


Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente
debb'essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale
destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziarii della
Provincia.
Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono
impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi
alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51.
Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo,
l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita
nella somma depositata.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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