Legge del 1865 numero 2359 art. 28


L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e gli
accordi amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari
od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il
piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione
che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella
espropriazione.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti