Legge del 1865 numero 2359 art. 25


Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare
accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta
espressa dichiarazione in iscritto.
Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni
soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18.
L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle
osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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