Le società benefit
Le Società Benefit hanno assunto nel nostro ordinamento una propria rilevanza in esito all'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2016, della legge 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. legge di Stabilità 2016). Ai sensi dell'art.1, commi da 376-384, vengono in considerazione quelle società che, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Le finalità sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
Tali entità rappresentano dunque un'evoluzione del concetto stesso di azienda. Mentre le società ordinariamente sono connotate dall’unico scopo di distribuire dividendi ai soci, le società benefit integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto che pure permangono, il fine di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Una Società Benefit è uno strumento funzionale al perseguimento di una missione di lungo termine volta a consentire la creazione di valore condiviso. Le società benefit dovrebbero garantire il mantenimento della missione aziendale anche in caso di passaggi generazionali o di quotazione sul mercato regolamentato. Non si tratta comunque di Imprese Sociali o di entità non profit, ma di una trasformazione dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, allo scopo di renderli più adeguati alla concezione etica di condivisione sociale dei valori imprenditoriali. Negli Stati Uniti la forma giuridica di Benefit Corporation è stata introdotta dal 2010, con il fine di consentire a imprenditori, manager, azionisti e investitori di proteggere la missione dell’azienda e distinguersi sul mercato. Nel nostro ordinamento va tuttavia precisato che, a fronte di una serie di petizioni di principio, non sono state previste disposizioni agevolative di nessun genere, nè di natura civilistica, nè tributaria.