Trasformazione eterogenea in società di capitali



La trasformazione eterogenea da consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società lucrative è ammessa solo se la veste giuridica che viene assunta è quella di società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata).

L'art. 2500 octies cod. civ. , intitolato per l'appunto "trasformazione eterogenea in società di capitali", dispone che i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società di capitali.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta:

  • nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati, secondo quanto dispone l'art. 2606 cod. civ. ;
  • nelle comunioni di aziende, all'unanimità;
  • nelle società consortili, con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.


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