Cass. civile, sez. Unite del 2006 numero 23939 (09/11/2006)


Spetta agli eredi la legittimazione alla proposizione della domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal loro dante causa prima dell'entrata in vigore della legge n. 89/2001 e, conseguentemente, va riconosciuto agli eredi, pro quota, l'equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l'eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l'indennizzo, eventualmente spettante, per intero a ciascuno degli eredi per l'eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 2006 numero 23939 (09/11/2006)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti