Codice Civile art. 1002


INVENTARIO E GARANZIA
1. L' usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
2. Egli è tenuto a fare a sue spese l' inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l' usufruttuario è dispensato dal fare l' inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
3. L' usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l' usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d' usufrutto; ma, qualora questi cedano l' usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
4. L' usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

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