Codice Civile art. 1005


RIPARAZIONI STRAORDINARIE
1. Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
2. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
3. L' usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l' usufrutto, l' interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

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