Sul principio della personalità della prestazione notarile (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8036 del 4 aprile 2014)

I doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare (Cass. 18-3-2008 n. 7274; vedi anche Cass. 30-11-2006 n. 25487), e - in tema di responsabilità disciplinari a carico di notai - costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell'atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall'art. 138 della L. N. come sostituito dall'art. 22 del D.lgs. 1-8-2006 n. 249 (Cass. S.U. 31-7-2012 n. 13617). Pertanto deve ribadirsi che il notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento in riferimento al ricevimento degli atti notarili e con specifico riguardo all’indagine relativa all’individuazione delle volontà delle parti, dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, senza possibilità di delegare integralmente ai suoi collaboratori dette attività, e senza alcuna distinzione tra atti "routinari" ed atti non "routinari”.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. rifiuta la distinzione tra atti "routinari" ed atti "non routinari": ogni atto importa l'accertamento della volontà delle parti e la funzione di adeguamento della stesse non può che essere posta in essere dal notaio personalmente. E' il notaio a dover richiamare l'attenzione delle parti sulle conseguenze giuridiche delle scelte operate nella formulazione dell'atto, eventualmente dando tutte quelle spiegazioni che siano funzionali a superare la mancanza di conoscenza degli istituti giuridici e degli effetti degli stessi in relazione all'intento pratico manifestato dai clienti. Ne segue che la sistematica delega dell'istruttoria interamente ai collaboratori del professionista viene ad integrare violazione dell'art.138 l.n.

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