Regio Decreto del 1942 numero 239 art. 4


CONTENUTO DELLA INTESTAZIONE E DELLE ANNOTAZIONI
1. L'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli. Per le imprese commerciali, in luogo del nome, cognome e paternità, può essere indicata la ditta.
2. Quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale.
3. Chi domanda l'intestazione di titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalità di cui al primo comma, deve indicare anche la propria nazionalità, della quale si fa annotazione sui titoli e nel libro dei soci.
4. Coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano già presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini di cui al comma precedente, a comunicare alla società emittente, entro il 30 giugno 1942, la loro nazionalità.

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