Regio Decreto del 1942 numero 239 art. 11


ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ E CAPACITÀ DI DISPORRE DEL TITOLO
1. L'accertamento della identità e della capacità di disporre in chi richiede alla società emittente il trasferimento dei titoli azionari o la costituzione di vincoli reali sui titoli stessi, può essere fatto, mediante certificazione, da un notaio, da un agente di cambio, o da un'azienda di credito autorizzata ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

2. La firma del certificante è esente da legalizzazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 239 art. 11"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti