Legge del 1962 numero 1745 art. 5


1. Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo art. 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonché la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato art. 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.
2. L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.
3. La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.
4. La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

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