Codice Civile art. 2448


SEZIONE XII - (Sezione così sostituita dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366). - (EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE)
1. Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La società per azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell' oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per l' impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell' assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall' articolo 2447;
5) per deliberazione dell' assemblea;
6) per le altre cause previste dall' atto costitutivo.
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell' autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un' attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.)

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