Codice Civile art. 2022


TRASFERIMENTI
1. Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l' annotazione del nome dell' acquirente sul titolo e nel registro dell' emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.
2. Colui che chiede l' intestazione del titolo a favore di un' altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l' intestazione o il rilascio è richiesto dall' acquirente questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
3. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell' emittente.
4. L' emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.

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