Cass. civile, sez. IV del 2014 numero 3037 (11/02/2014)




In tema di acquisti effettuati dal mandatario in nome proprio, il disposto dell'art. 1706, comma I, c.c., deve essere coordinato - qualora si tratti di azioni di società con unico soci o- con il combinato disposto dell'art. 2362, comma I, c.c. e dell'art. 2448, comma I, c.c.. Ne consegue che il trasferimento della proprietà delle azioni di società con socio unico è inopponibile ai terzi, ove non sia stato pubblicato nel registro delle imprese, salvo che si provi che il terzo ne fosse comunque venuto a conoscenza. (Nella specie la S.C. ha affermato l'inopponibilità all'INPS - ai fini dell'esonero dall'obbligo di versamento dei contributi per la CIG - del trasferimento, in favore della Regione Valle d'Aosta, della proprietà delle azioni di società con unico socio per il cui acquisto l'ente territoriale aveva conferito mandato a società finanziaria regionale - di cui deteneva il settantacinque per cento del capitale - senza effettuare alcuna forma di pubblicità nel registro delle imprese).

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