L.A.6 - Esonero dalla relazione dell’esperto nella scissione


Massima

1° pubbl. 9/04

In caso di scissione l’eventuale esonero deliberato dai soci e dai possessori di altri strumenti finanziari, ai sensi del quarto comma dell’art. 2506-ter cod. civ., di far redigere dall’organo amministrativo i documenti di cui ai commi primo, secondo e terzo del medesimo articolo 2506-ter cod. civ., può riguardare anche l’obbligo di far redigere la relazione dell’esperto o degli esperti di cui all’art. 2501-sexies cod. civ..

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