L.A.13 - Interpretazione dell’art. 2501 sexies, VII comma, cc


Massima

1° pubb. 9/06

La disposizione di cui al settimo comma dell’art. 2501-sexies cod. civ. ha una funzione di semplificazione, consentendo di non procedere alla nomina di due esperti distinti nell’ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali: uno per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed uno per la redazione della relazione di stima del patrimonio della società di persone incorporata.

Tale norma non ha dunque alcun intento di imporre, nel caso di fusione di società di persone con società a responsabilità limitata senza designazione di un unico esperto, le disposizioni dell’art. 2343 cod. civ. in luogo di quelle dell’art. 2465 cod. civ., in deroga a quanto previsto dall’art. 2500-ter, secondo comma cod. civ..
Ne consegue che nel caso in cui una società di persone venga incorporata in una srl sarà sempre possibile che la relazione di stima del patrimonio della società di persone sia affidata ad un esperto designato dalla società incorporata ex art. 2465 cod. civ., richiamato dall’art. 2500-ter, secondo comma cod. civ., anche nel caso di fusioni semplificate dove non trova applicazione l’art. 2501-sexies cod. civ..

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