L.A.7 - Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 cc


Massima

1° pubbl. 9/04

In caso di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone, a norma dell’art. 2343 cod. civ. (richiamato dal settimo comma dell’art. 2501-sexies cod. civ.), è necessaria nei seguenti casi:
a) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali di nuova costituzione;
b) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali preesistente che, per effetto della fusione, aumenti il patrimonio netto.
Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra la relazione di stima ex art. 2343 cod. civ. è necessaria anche nel caso in cui alla fusione non sia applicabile l’art. 2501-sexies cod. civ., (cosiddette “fusioni semplificate” ex artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.). La mancata applicazione del settimo comma dell’art. 2501-sexies cod. civ., infatti, esclude esclusivamente la necessità di avere un unico esperto o esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio e la relazione di stima del patrimonio della società di persone, e non anche la necessità di procedere alla redazione di quest’ultima relazione.

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