L.A.20 - Contenuto minimo della clausola che renda inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo dell'art. 2502 cc


Massima

1° pubbl. 9/06

La decisione di fusione di una società di persone, pur rientrando nell'ampio "genus" delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dal secondo periodo dell'art. 2502 cod. civ., che, in deroga al principio dell'unanimità genericamente previsto dall'art. 2252 cod. civ., ne consente l'adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale.

La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell'unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all'unanimità", ovvero: "Per le modificazioni del contratto sociale si applica l'art. 2252 cod. civ."; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 cod. civ., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

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