L.A.15 - Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società


Massima

1° ediz. 9/06

La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione o scissione societaria.
È stato infatti abrogato l’unico riferimento testuale ai negozi traslativi contenuto nella vecchia formulazione dell’art. 2504septies cod. civ., il quale, definendo la scissione, affermava che la stessa “si esegue mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio …….”. La nuova definizione della scissione, contenuta nell’art. 2506 cod. civ., afferma ora più correttamente che “con la scissione un società assegna l’intero suo patrimonio …….”.

Invero le fusioni o scissioni, totali o parziali, proprie o improprie, proporzionali o non proporzionali, sono sempre configurabili come negozi che hanno quale oggetto i soggetti società coinvolti, i cui assetti vengono ridefiniti, e non anche i loro patrimoni; risolvendosi in vicende meramente evolutive e modificative degli stessi soggetti, che conservano la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (confr. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006, n. 2637).
Stante quanto sopra non è mai possibile individuare in dette fattispecie un soggetto alienante ed uno acquirente.

Si può quindi affermare che per gli atti di fusione o scissione aventi ad oggetto società titolari di immobili:
  • non è dovuta alcuna garanzia per evizione;
  • non sono esercitabili le prelazioni legali: agraria, urbana, storico-artistica;
  • non vi è alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari;
  • non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili: dichiarazioni o allegazioni ex L. 47/85 e successive modifiche e integrazioni.

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