Trascrizione immobiliare eseguita a carico di soggetto diverso dall'alienante. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7680 del 19 marzo 2019)

Dal momento che la trascrizione sui registri immobiliari si basa sul criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce, qualora, per errore della Agenzia del Territorio, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, sia stata eseguita a carico di persona diversa dall'alienante dell'immobile, si può produrre l'invalidità della formalità pubblicitaria e la sua conseguente inopponibilità ai terzi in buona fede (che non hanno l'onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro generale d'ordine). La correzione dell'errore effettuata in un tempo successivo alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona fede, non può sortire effetti "ex tunc" sanando l'irregolarità originaria in pregiudizio di tali creditori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Certamente un bel pasticcio se l'Ufficio erra nel trascrivere "contro" l'alienante individuandolo in maniera non corretta. In questa ipotesi l'acquirente rischia (pericolo che si è concretizzato nella fattispecie aIl'attenzione della S.C.) di subire il pregiudizio consistente nell'aggressione dei beni acquistati ad opera dei creditori del proprio dante causa. Ad essi infatti non risulta opponibile l'atto di alienazione, proprio in quanto erroneamente trascritto (in sostanza mai "scaricato" dalla titolarità dell'alienante). Nè rileva, in riferimento alla posizione dei creditori dell'alienante, la valenza del principio per cui il giudizio della validità della trascrizione si effettua in base al contenuto complessivo della nota. Esso è infatti applicabile solo al tema dell'identificazione degli elementi oggettivi della trascrizione, afferenti al bene cui si riferisce nonchè alla natura del negozio posto in essere. Il tutto non ha invece a che fare con il diverso problema dell'elemento soggettivo, che attiene alla modalità stessa della ricerca dei soggetti coinvolti. Insomma: non rimane se non l'aspetto risarcitorio a presidiare la posizione dell'acquirente incolpevole.

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