Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 173


VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
(Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 173"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti