Procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario perfezionato da minore d'età. Impossibilità di rinunzia susseguente una volta raggiunta la maggiore età. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29665 del 16 novembre 2018)

Una volta che siasi perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza enuncia invero una realtà giuridica tanto banale, quanto usualmente non messa convenientemente a fuoco nella pratica. Come è noto, infatti, i minori d'età non possono accettare se non con beneficio d'inventario, beneficio rispetto al quale neppure per legge possono decadere. Va da sè che l'espressione dell'accettazione, sia pure beneficiata, non possa non essere preclusiva rispetto alla manifestazione nei una susseguente rinunzia all'eredità, rispetto alla quale si porrebbe in insanabile contrasto. Occorrerebbe invero dar conto di una problematica diversa, ma per certi versi complementare. Quid juris infatti nel caso in cui fosse stato effettuato l'inventario, ma non ancora espressa la volontà di accettare con il beneficio? In tale ipotesi infatti sarebbe ben possibile esprimere la rinunzia.
Va infine rilevato come la Cassazione abbia già avuto modo di precisare che l'art. 489 cod. civ. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età (Cass. Civ. 1993/8034).

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