Trib. Roma, (Decr.) 22/04/2005, Amministrazione di sostegno e istituto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

DECRETO 22/04/2005 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione prima civile
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
In persona del giudice dott. ……………………………., a scioglimento della riserva di cui all'udienza del ……………………..;
ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato in data 16 febbraio 2005 da ……………….., nata a …………….. il …………………… ed ivi residente, in via ………………………., con il quale la medesima ha chiesto la nomina di un Amministratore di sostegno a norma dell'articolo 405 c.c. - come modificato dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 - in favore di ………………………, nato a ……………. il ……………………… e residente in ………………………..;
ritenuto che da certificazione medica in atti il ……………………… risulta affetto da “insufficienza mentale grave” e “schizofrenia”;
sentiti personalmente la ricorrente, che ha confermato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno del fratello, nonché la madre del ……………………… e suoi parenti ed affini, i quali nulla hanno obiettato in ordine al ricorso ed alla nomina della ricorrente quale Amministratore di sostegno del fratello;
sentito il ………………………, il quale ha dato segni evidenti della patologia da cui è affetto; considerato che la patologia di cui sopra comporta l'impossibilità del ……………………… di provvedere autonomamente ai suoi interessi, impossibilità che consente di applicare nella fattispecie l'amministrazione di sostegno, quale misura sufficiente a soddisfare le esigenze di tutela del predetto;
rilevato che è opportuno, nel caso di specie, nominare, quale Amministratore di sostegno del ………………………, la sorella ricorrente, la quale si è sempre occupata del fratello;
NOMINA
…………………….., sopra generalizzata, Amministratore di sostegno di ………………………, sopra generalizzato, e la autorizza a:
1.rappresentare ………………………, agendo in nome e per conto del medesimo, nella gestione patrimoniale che lo riguarda, provvedendo all'apertura di un conto corrente postale intestato unicamente al beneficiario, sottoponendolo al vincolo del giudice tutelare, su quale dovranno essere accreditati direttamente la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento, nonché tutti gli altri redditi e/o emolumenti a lui spettanti, provvedendo a chiudere altri conti correnti bancari intestati o cointestati al beneficiario;
2.operare sul conto di cui al n. 1), prelevando l'importo necessario alla vita del beneficiario, che si quantifica, allo stato, nell'importo della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento, mettendolo a disposizione del beneficiario o di sua madre con lui convivente;
3.accettare, per conto ed in nome di ………………………, l'eredità del padre ………………………, con beneficio d'inventario;
4.curare l'amministrazione ordinaria del patrimonio immobiliare del beneficiario, e sottoporre all'autorizzazione di questo Giudice qualsiasi atto eccedente l'ordinaria amministrazione;
5.rappresentare il beneficiario, agendo in nome e per conto del medesimo, nel predisporre e sottoscrivere eventuali atti e/o istanze alla pubblica amministrazione o a soggetti privati diretti al conseguimento di sussidi o equipollenti, di documenti d'identità, di prestazioni di natura assistenziale a favore del beneficiario, ed alla presentazione della denuncia dei redditi dello stesso;
6.occuparsi delle questioni che riguardano la vita personale del beneficiario, curando che il medesimo sia adeguatamente curato ed assistito.
Dispone che il presente incarico abbia durata a tempo indeterminato e che l'Amministratore di sostegno depositi ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione sulle condizioni di vita personali e sociali del beneficiario ed il rendiconto relativo al patrimonio del medesimo, corredato da documentazione attestante le principali voci di reddito e di spesa relative al periodo considerato.
Fissa per il giuramento l'udienza del …………………….., ore ………...
Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'articolo 405, comma 1, c.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni.
Roma, ………………………

Commento

Anche l'amministratore di sostegno (come il tutore dell'interdetto) è tenuto ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, con ciò mantenendosi quella separazione tra patrimonio dell'erede e patrimonio già facente capo al de cuius che è funzionale alla protezione degli interessi del soggetto "debole".
Quanto deciso tuttavia lascia impregiudicata la possibilità di differenti esiti, in dipendenza della concreta modulazione del provvedimento, da effettuarsi caso per caso. Ben sarebbe così possibile che al beneficiario fosse consentito di accettare personalmente l'eredità in modo puro e semplice.

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