Cass. civile, sez. II del 1986 numero 1267 (27/02/1986)


L'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita, è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Pertanto, mancando la accettazione dell'eredità con il beneficio dell' inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità, e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità.

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