Cass. civile, sez. III del 1979 numero 5799 (10/11/1979)


La norma dell'art. 486 comma primo cod. civ. (secondo cui il chiamato all'eredità, che sia nel possesso dei beni ereditari, durante i termini stabiliti per fare l'inventario o per deliberare, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità) si applica anche nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità sia un incapace, in quanto pure il minore, l'interdetto o l'inabilitato, mediante le persone che li rappresentano o li assistono, possono stare in giudizio come longa manus dell'eredità, nella veste di convenuti, qualora siano nel possesso dei beni ereditari. Nel solo caso in cui il chiamato, quantunque regolarmente citato, non compare, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina di un curatore speciale, affinché l'eredità sia presente in giudizio.

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