Accettazione beneficiata del minore d'età e mancato compimento dell'inventario. Entro un anno dal compimento della maggiore età è possibile soltanto ultimare l'inventario, non rinunziare all'eredità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15267 del 5 giugno 2019)

L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità "intra vires hereditatis".

Commento

Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C., il legale rappresentante del minore aveva compiuto l'accettazione con beneficio d'inventario, ma non aveva provveduto ad effettuare il susseguente inventario. Una volta divenuto maggiorenne, il soggetto in nome e per conto del quale l'eredità era stata accettata, aveva posto in essere un atto di rinunzia. Secondo la Cassazione tale atto è del tutto improduttivo di effetti. Il chiamato ormai divenuto erede in esito all'accettazione già espressa ha una sola possibilità: porre in essere l'inventario entro un anno dal compimento della maggiore età. In difetto di ciò decade dal beneficio e diviene erede puro e semplice.

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