Data per scontata una certa insoddisfazione per le tradizionali costruzioni in positivo della nozione generale di istituzione d'erede e di legato, appare più proficuo indagare sui profili differenziali tra le due figure, siccome scaturenti dalla disciplina positiva.
Anzitutto
la modalità acquisitiva si palesa del tutto divergente: mentre l'eredità si acquista soltanto in forza di
accettazione (che ordinariamente sarà espressa ex artt.
459 ,
475 cod. civ., ancorchè possa subentrare tacitamente ovvero essere dalla legge automaticamente riconnessa a determinate condotte serbate dal chiamato: cfr. gli artt.
476 ,
477 ,
478 ,
485 ,
487 cod. civ.),
il legato viene invece automaticamente acquisito al patrimonio del beneficiato, salva per costui la possibilità di respingere l'attribuzione (art.
649 cod. civ. , qualificabile più propriamente come un atto di rifiuto)
nota1.
La posizione dell'erede si manifesta come avente una consistenza differente da quella del legatario: il primo e non il secondo è
prosecutore della medesima situazione possessoria già facente capo al de cuius (
successione nel possesso: I comma art.
1146 cod.civ. ) mentre il legatario può unire il proprio possesso a quello precedentemente instaurato dal de cuius (
accessione nel possesso: II comma art. 1146 cod. civ.)
nota2.
Quanto alle passività ereditarie, le stesse fanno ordinariamente carico ai soli eredi, mentre il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari (
art.756 cod. civ. ).La derogabilità di quest'ultima norma non deve trarre in inganno: quand'anche il de cuius avesse posto a carico del legatario il debito, il creditore ben potrebbe agire nei confronti dell'erede, in qualità di successore del debitore. Analogamente si può dire per quanto attiene al contenuto passivo dell'onere o modo. Il legatario può dirsi infatti tenuto a farvi fronte soltanto nei limiti di quanto abbia conseguito (art.671 cod. civ.
apri ).
Da ultimo occorre riferire del
termine: mentre la successione a titolo di erede non può aver luogo fino ad una certa data (
semel heres semper heres: art.
637 cod. civ. ), al diritto del legatario ben può essere apposto un termine iniziale ovvero finale (cfr. l'art.
640 cod. civ. )
nota3.
Note
nota1
Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), in Comm. cod.civ., libro II, t. 3, Torino, 1980, p. 268.
top1nota2
Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 24.
top2nota3
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 49.
top3Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt.587-712, Novara, Comm.cod.civ., De Martino, 1978
- GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978