Codice Civile art. 1146


SUCCESSIONE NEL POSSESSO. ACCESSIONE DEL POSSESSO
1. Il possesso continua nell' erede con effetto dall' apertura della successione.
2. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1146"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti