Il contratto stipulato tra
falsus procurator e terzo è inefficace, in attesa dell'eventuale ratifica che il soggetto falsamente rappresentato può porre in essere, a tal fine stimolato dal terzo ai sensi del VI° comma dell'art.
1399 cod.civ.
nota1.
Il III° comma della stessa norma prevede che, nel tempo che precede la ratifica, il terzo ed il
falsus procurator possono intendersi per porre nel nulla il contratto,
inefficace, ma non invalido (Cass. Civ. Sez. III,
652/80 ).
Si tratta, secondo l'opinione preferibile nota2, di un caso legalmente tipizzato di risoluzione per mutuo consenso (art.
1372 cod.civ.).
Le parti, infatti, con esso esprimono una volontà di segno contrario rispetto a quella espressa in precedenza in fase di stipulazione del contratto.
Qual è propriamente l'oggetto sul quale si appunta l'effetto risolutorio? La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che
non si tratta del contratto (che in ipotesi sarebbe stato voluto come intercorrente tra il terzo contraente ed il soggetto falsamente rappresentato), giacché lo stesso, in quanto inefficace, è per l'appunto improduttivo di effetti. Il terzo si troverebbe nei confronti dell'interessato in una situazione di semplice soggezione, in relazione al potere di ratifica di cui è titolare il soggetto falsamente rappresentato.
L'accordo tra falsus procurator e terzo eliminerebbe soltanto il potere di ratifica del soggetto falsamente rappresentato (Cass. Civ. Sez. II,
6488/97 ).
Note
nota1
In tal senso Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p. 109; Roppo, in Comm.cod.civ., a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 691.
top1nota2
Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t. 2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 1148.
top2 Bibliografia
- CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
- ROPPO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999