Cass. civile, sez. III del 1980 numero 652 (26/01/1980)


Il termine per la conclusione del contratto definitivo, fissato nel contratto preliminare, costituisce un ordinario termine di adempimento di obbligazioni negoziali, sicché la scadenza del termine medesimo, ove, in applicazione dei principi generali in tema di rapporti sinallagmatici, se ne debba escludere la essenzialità, non determina di per se la risoluzione del preliminare e la caducazione del relativo vincolo, essendo a ciò necessaria l' iniziativa della parte interessata, con l' intimazione della diffida di cui all' art. 1454 Cod. civ., ovvero con la proposizione della domanda di risoluzione, la quale segna il momento in cui resta preclusa all' inadempiente la possibilita di adempiere tardivamente. Tale principio non soffre deroga per il caso in cui quel preliminare sia stato stipulato da un rappresentante senza poteri, atteso che il termine per la stipulazione del contratto definitivo non può configurare, in difetto di esplicita previsione, termine finale per la ratifica da parte del dominus del contratto posto in essere dal falsus procurator, la quale resta autonomamente regolata dall' art. 1399 Cod. civ., e può quindi intervenire, con effetto retroattivo, fino a che il contratto non sia sciolto - per mutuo dissenso dal terzo contraente e dal rappresentante privo di poteri.

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