Vizi della volontà in genere



La seconda sezione del Capo XII del Libro IV del codice civile, che si intitola "dei vizi del consenso", consta delle norme dall'art. 1427 all'art. 1440 cod.civ..

La prima tra le citate disposizioni, riassumendo tutte le figure di tali vizi previste dalla legge, collega la conseguenza dell'annullamento del contratto alla verificazione dei presupposti previsti dalle regole che saranno oggetto di specifico esame, evocando il consenso dato per errore, estorto con la violenza o carpito con il dolo nota1.

In linea generale, al fine di descrivere la nozione di vizio del volere, è possibile osservare che il perfezionamento di un negozio giuridico è la risultante di un processo volitivo in base al quale un soggetto, in forza di una serie di motivi, si determina alla conclusione dell'atto. Ordinariamente la dichiarazione della parte è conforme all'interno volere, inteso come intenzione dello stipulante nota2. Si può dire, evocando categorie logiche care alla dottrina pandettistica, che non vi sia contrasto tra volontà e dichiarazione nota3. E' tuttavia possibile che la volontà del contraente si sia formata in modo anomalo, a causa di elementi perturbatori i quali possono averlo indotto a porre in essere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto.

Si supponga che Tizio, riferendo a Caio che un oggetto di rame è d'oro, che una statua è stata scolpita da un certo scultore (essendo stata invece realizzata da un imitatore), lo abbia determinato ad acquistare l'oggetto o la statua. La dichiarazione di Caio corrisponde alla sua intenzione, ma la volizione di costui non si è formata in maniera normale: in tanto egli ha accettato di acquistare, in quanto vi era stato indotto dalla condotta ingannatrice di Tizio (dolo). Se fosse invece Caio ad ingannarsi, senza che Tizio si fosse attivato in alcun modo, si ha l'errore. Risulta infine possibile che Tizio giunga al punto di minacciare Caio, che pure si era accorto che l'oggetto era di rame e non di oro, di un male grave ed ingiusto nell'eventualità in cui Caio non si rendesse acquirente dell'oggetto stesso (violenza).

Rileviamo subito che, in relazione ad ogni specie di vizio del consenso, è possibile formulare, con riferimento all'efficacia del vizio medesimo sul processo volitivo, un giudizio di determinanza o di incidenza. E' determinante, ad esempio, il dolo che possiede una forza tale da indurre il soggetto ingannato a concludere il contratto. E' incidente quando esso non rappresenta se non uno dei moventi che hanno determinato la volontà del contraente (che avrebbe stipulato a diverse condizioni) nota4.

Con riferimento alla provenienza, è invece formulabile una distinzione tra i vizi che scaturiscono dal procedimento interno di formazione della volontà del soggetto (solo relativamente all'errore, non per violenza e dolo), vizi che derivano dalla condotta (dolosa o colposa) dell'altra parte (ambientando la fattispecie nell'ambito contrattuale) e vizi che sono l'effetto della condotta di terzi nota5.

Diverso significato è da attribuire al concetto di essenzialità, requisito che vale a connotare normativamente l'errore e, solo mediatamente, il dolo (il quale non è altro se non il frutto della condotta che consiste nell'induzione in errore di un soggetto). Tale concetto sarà meglio illustrato in sede dello specifico esame condotto sul punto.

Per completezza è il caso di aggiungere che l'altrui condotta coartatrice o ingannevole può giocare anche nel senso di impedire il perfezionamento di un contratto che altrimenti sarebbe stato utilmente concluso. E' possibile che questa situazione importi una responsabilità di tipo precontrattuale.

Note

nota1

Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Mesineo, Milano, 1973, p.390, spiega come il termine consenso sia usato spesso impropriamente. Secondo l'Autore, infatti, "il consenso è un fatto essenzialmente bilaterale". Nel caso specifico sarebbe opportuno parlare in termini di volontà o di assenso, alludendo alla formazione del processo volitivo individuale.
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nota2

Cfr. Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, p.5; Barcellona, Errore (dir. priv.), in Enc. dir., p.258.
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nota3

Si veda Sacco, Il consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, pp.389 e ss..
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nota4

Tra gli altri, Carresi, Sui requisiti del dolo come vizio del consenso, in Giur. tosc., 1952, pp.228 e ss.
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nota5

V. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.669.
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Bibliografia

  • BARCELLONA, Errore, Enc.dir., XV, 1966
  • CARRESI, Sui requisiti del dolo come vizio del consenso, Giur.tosc., 1952
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • SACCO, Il consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
  • TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani

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