Vizi della volontà e stati soggettivi nel negozio rappresentativo



Poichè le conseguenze dell'atto posto in essere dal procuratore si riverberano direttamente sul patrimonio del rappresentato, per la validità del negozio concluso mediante rappresentanza, è richiesta la capacità legale del rappresentato (I° comma art. 1389  cod.civ.) nota1. Questa capacità potrebbe, al contrario, difettare relativamente al rappresentante quando fosse naturalmente capace, ossia capace di intendere e di volere relativamente all'atto da compiersi nota2.

Questo perchè il rappresentato, in quanto soggetto capace, ha facoltà di valutare i suoi interessi come meglio crede e dunque stimare di potersi avvalere di chi fosse soltanto naturalmente capace (art. 1389 cod.civ. ). Inversamente, l'incapacità naturale del rappresentato nel momento della conclusione del contratto non possiede rilevanza, quando il rappresentante sia capace (Cass. Civ. Sez. II, 275/84 ).

In applicazione a questi principi, si deve ritenere valido l'atto posto in essere da un procuratore dichiarato fallito: la sentenza di fallimento non determina alcuna conseguenza sull'atto effettuato dal procuratore fallito. Perfezionando egli l'accordo in qualità di rappresentante, non pone in essere atti di disposizione del suo patrimonio. Nessuna conseguenza può prodursi in danno dei suoi creditori. Si aggiunga che, agendo il fallito in nome e per conto del rappresentato, nessuna pretesa potrà mai vantare la curatela in ordine ai rapporti di cui alla procura, rapporti nei quali il fallito non è parte sostanziale.

Poichè la volontà negoziale è riconducibile al rappresentante, il quale valuta la convenienza delle condizioni contrattuali e ne determina il contenuto (sia pure in base alle istruzioni ricevute ed ai limiti fissatigli, determinando il prezzo della vendita, operando scelta tra più beni da acquistare, ecc.) per compiere il sindacato relativo all'esistenza di vizi della volontà, delle situazioni soggettive di buona o mala fede (artt. 1390 , 1391 , cod.civ.) occorre avere riguardo alla volontà del rappresentante nota3.

Il negozio concluso dal rappresentante sarà, perciò, annullabile, se egli versava in errore o è stato costretto alla sua conclusione da violenza ecc. Si fa eccezione nel caso in cui l'anomalia della volontà o lo stato soggettivo influente si riferiscano ad un elemento predeterminato dal rappresentato, cioè, incidano sulle istruzioni da lui date. Si supponga che Tizio, ritenendo che un prodotto chimico  sia adatto ad una certa lavorazione, abbia dato incarico ad altri di acquistarlo. Se il prodotto non risulta idoneo perchè di differente natura da quella creduta da Tizio, l'errore giova ai fini dell'annullamento del contratto, anche se di esso non sia partecipe il rappresentante. Nell'esemplificazione svolta tuttavia, relativamente ad elementi predeterminati, non si dà rappresentanza: il soggetto sostituto svolge infatti la funzione di mero nuncius, venendo cioè a riportare fedelmente quanto già oggetto di determinazione piena da parte del soggetto sostituito nota4.

Si è detto che, salva l'ipotesi che il requisito incida sugli elementi predeterminati dal rappresentato, si ha riguardo alla buona o mala fede del rappresentante nel caso in cui questa abbia rilevanza. In ogni caso, peraltro, la mala fede del rappresentato inquina il negozio, ancorchè essa riguardi la sfera lasciata alla discrezionalità del rappresentante. La mala fede non riceve tutela nell'ordinamento giuridico nota5. Il rappresentato non può pertanto giovarsi dello stato d'ignoranza del rappresentante (il quale, per esempio, non conosceva che la proprietà della cosa acquistata non apparteneva al venditore), quando egli sapeva la potenzialità lesiva del diritto altrui.

Note

nota1

Ciò si spiega in quanto "lo stato di incapacità legale non consentirebbe al soggetto di controllare adeguatamente l'operato del rappresentante" (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.90).
top1

nota2

Le norme in tema di incapacità di agire sono infatti previste per preservare il soggetto dal pregiudizio derivante dallo svolgimento dell'autonomia negoziale, pregiudizio che non sussiste per il rappresentante, poichè gli effetti dei suoi atti sono imputati al rappresentato (Bianca, cit., p.91).
top2

nota3

Santoro-Passarelli, Dottrine generale del diritto civile, Napoli, 1997, p.287.
top3

nota4

Cfr. Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1131.
top4

nota5

La dottrina sul punto è pienamente concorde. Si veda, tra gli altri, Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.235.
top5

 

Bibliografia

  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Vizi della volontà e stati soggettivi nel negozio rappresentativo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti