Cass. civile, sez. II del 2022 numero 33612 (15/11/2022)



La clausola di accollo a carico dell’acquirente delle spese condominiali straordinarie non può che avere ad oggetto le obbligazioni che competono ai singoli condomini in virtù della comproprietà delle cose comuni, trovando titolo nelle delibere assembleari di approvazione delle spese, senza alcuna attinenza al tema della corretta attuazione dell’effetto traslativo che scaturisce dalla vendita e che trova nel contratto il titolo esclusivo che legittima l’esercizio delle azioni di garanzia.

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