Cassazione Civile Sez. II 9636/2001: Se il bene promesso in vendita presenta vizi, possibilità per il promittente acquirente di richiedere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi

Nel contratto preliminare di compravendita, qualora la cosa pattuita risulti difforme o alterata o presenti comunque vizi, il promittente acquirente può, in sede di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, domandare, oltre alla sentenza di cui all'articolo 2932 del codice civile, la riduzione del prezzo pattuito o in alternativa la condanna del promittente venditore all'eliminazione dei vizi; l'ammissibilità di tali rimedi di carattere generale, previsti per i contratti sinallagmatici, discende dalla violazione dell'impegno traslativo assunto dal promittente venditore con il preliminare, costituente la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali delle parti, la quale esige che il bene oggetto del contratto sia trasferito in conformità alle previsioni e senza vizi.

Commento

Viene meno l'orientamento inteso a negare la compatibilità di cumulare l'azione di adempimento specifico dell'obbligo di contrarre e quella di esatto adempimento, intesa all'eliminazione dei vizi e difetti di cui fosse affetto il bene. E' evidente che la soluzione affermativa, sostenuta dalla S.C., debitamente riferita ad un contratto preliminare ad effetti anticipati (vale a dire nell'accordo preliminare che vede l'anticipato pagamento del prezzo e l'altrettanto anticipata consegna della cosa oggetto della vendita) è nel segno di una sempre minore differenziazione tra vendita "definitiva" e preliminare di vendita. Non sarebbe il caso di fare finalmente luce sull'elemento causale del c.d. preliminare ad effetti anticipati?

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