Il fondo cessa in esito allo scioglimento del medesimo, nelle ipotesi e secondo le regole di cui all' art.
171 cod.civ., norma che assume in considerazione l'annullamento del matrimonio, lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili dello stesso.
Deve ritenersi la previsione di cui alla norma riferita come tassativa?
Mentre la dottrina appare divisa (invocandosi, da parte di chi propende per questa opinione, la natura strettamente legale della relativa disciplina), assai più praticamente in giurisprudenza prevale l'idea più "liberale", nel senso cioè che sia possibile lo scioglimento per unanime consenso dei coniugi (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
17811/2014, la quale ha statuito lindispensabilità, in tale ipotesi della nomina di un curatore speciale che si munisca di preventiva autorizzazione da parte del Giudice tutelare quando vi siano figli minori o, addirittura, anche soltanto concepiti).
Dubbia è la portata, in relazione alla norma di cui sopra, dell'eventuale alienazione dell'unico bene costituente il fondo patrimoniale (cfr. Tribunale di Bologna, Sez.II,
347/05).
Secondo un'opinione (cfr. Tribunale di Milano, 6 marzo
2013) non servirebbe alcuna autorizzazione giudiziale per sciogliere il fondo per mutuo consenso. Detta conclusione dovrebbe riguardare anche l'ipotesi di estromissione volontaria di uno o più cespiti dal fondo che dovesse comunque permanere. In ogni caso, quando si dovesse ritenere l'atto annullabile, la relativa azione spetterebbe comunque esclusivamente ai figli, con l'esclusione di ogni altro soggetto, compresi eventuali creditori che si attivassero tramite azione revocatoria (Cass. Civ., Sez. III,
30517/2019).
Talvolta possono sorgere dubbi, in riferimento a peculiari situazioni: cosa dire del caso in cui, sopravvenuto il divorzio, uno dei coniugi (sia pure con il consenso dell'altro) intenda sciogliere parzialmente il fondo (nella specie assegnando alcuni immobili ad un trust i cui beneficiari siano pur sempre i figli)? Il nodo è costituito dalla individuazione del Giudice competente a ricevere la relativa domanda di scioglimento, nella fattispecie individuato nel Tribunale dei minori (Cass. Civ., Sez. VI-I,
17621/13).
Va poi rilevato come, ai sensi del II comma dell'art.
171 cod.civ., se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l' amministrazione del fondo.
Bibliografia
- AULETTA, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992
- CARRESI, voce Fondo patrimoniale, Enc.Giur.Treccani
- DE PAOLA , Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato: nozioni introduttive, convenzioni matrimoniali, comunione legale dei beni, comunione convenzionale, Milano, Il regime patrimoniale delle famiglie, t.3 , 1995
- GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, Enc.dir.
Guida operativa pratica
Prassi collegate
- Quesito n. 1218-2014/C, Divisione e beni conferiti in fondo patrimoniale
- Quesito n. 5953/C, Scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale