Tribunale di Milano del 2013 (06/03/2013)



In materia di fondo patrimoniale, l’art. 171 c.c. riguarda esclusivamente le ipotesi di cessazione legale del fondo essendo, conseguentemente, ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi nelle stesse forme di cui all’art. 163 c.c. pur in presenza di figli minorenni. All’atto pubblico di modifica o di risoluzione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale i coniugi possono addivenire liberamente senza necessità di autorizzazione da parte della autorità giudiziaria, pur in presenza di figli minori. L’autorizzazione è richiesta dall’art. 169 c.c. soltanto per la alienazione dei beni facenti parte del fondo ovvero per dare in pegno, ipotecare o comunque vincolare beni del fondo nei soli casi di necessità o utilità evidente. Alla revocabilità per mutuo consenso del fondo patrimoniale non può porsi un controllo giudiziario non previsto da alcuna norma di legge e del quale mancherebbero i parametri di valutazione e che si porrebbe in contrasto con l’esigenza di salvaguardia della autonomia privata dei coniugi/genitori.

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