Tribunale di Bologna, Sezione II, n. 347 del 1^ febbraio 2005. Tassatività delle ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale.

Il vincolo di destinazione del fondo patrimoniale viene meno solamente nelle ipotesi previste tassativamente dall'art. 171 c.c. di annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in presenza di figli minori il fondo dura sino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Pertanto deve ritenersi di dubbia validità l'alienazione degli unici beni costituenti il fondo patrimoniale in difetto di autorizzazione del giudice e di conseguenza deve ritenersi non priva di rilevanza la domanda di revocatoria proposta.

Commento

Singolare orientamento della Corte di merito. L'alienazione del bene affetto dal vincolo di destinazione del fondo non è di per sè da considerarsi vietata. Si esprimono semplicemente dubbi circa la validità di un atto di disposizione (non preventivamente autorizzato ex art. 171 cod.civ.) che abbia quale effetto quello di far venir meno il fondo, tale dovendosi qualificare la vendita dell'unico bene in esso dedotto.

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