Scioglimento di fondo patrimoniale tra coniugi in difetto di autorizzazione giudiziale. Legittimazione ad agire ad esclusivo beneficio dei figli minori. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 30517 del 22 novembre 2019)
L'atto con il quale si procede, in difetto di autorizzazione del giudice, allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito dai coniugi nell’interesse dei figli è annullabile, essendo posto in essere in esito alla mera espressione del consenso dei genitori, senza le cautele poste a protezione dei minori. Dal momento però che il divieto di scioglimento in parola è posto ad esclusivo vantaggio dei minori, ne discende che solo questi ultimi possono agire per far annullare l’atto di scioglimento e non già i terzi, sia pure quando rivestano la qualità di creditori che possono agire mediante azione revocatoria.