Estensione della disciplina di cui all’art. 1359 anche alla c.d. condizione potestativa mista. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24325 del 18 novembre 2011)

L'art. 1359 c.c., in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'"iter" attuativo della sua efficacia. Detta norma è applicabile anche alla c.d. condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà di uno dei contraenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La finzione di avveramento della condizione costituisce uno dei rimedi più efficaci contro la condotta contraria a buona fede e correttezza tenuta da uno dei contraenti in riferimento ad un contratto cui sia stata apposta una condizione il cui evento dipenda dalla volontà delle parti. Il rimedio, per propria natura, non può che riguardare la clausola condizionale nella quale la verificazione ovvero la mancanza del'evento debba dipendere dal caso oppure, come nella fattispecie, anche dalla causalità (condizione c.d. "mista"), essendone esclusa l'applicazione alla condizione c.d. potestativa.

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