Cass. Civ., sez. II, n.8801/2003. Onere della prova del mancato avveramento della condizione.
Per l'applicazione della norma di cui all' art.1359 del Cc, volta a sanzionare i comportamenti del contraente che ha un interesse contrario all' avveramento della condizione contrari a correttezza e buona fede, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detto contraente, non riscontrabile in un semplice comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge; e colui che addebita all'altra parte il mancato avveramento della condizione deve provare non solo il fatto obiettivo del mancato avveramento, ma anche l'imputabilità del medesimo, a titolo di dolo o di colpa; prova quest'ultima che suppone la preventiva allegazione, da parte del contraente che chiede l'applicazione di detta norma, degli obblighi inadempiuti della controparte, imposti dal contratto o dalla legge, e dei comportamenti specifici in cui è ravvisabile il suo dolo o la sua malafede.