Cass. civile, sez. III del 2020 numero 18464 (04/09/2020)




La parte che si è obbligata o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie a realizzare le finalità economiche che l'altra parte si propone di ricavare dal congegno negoziale deve compiere, secondo buona fede, tutte le attività che da lei dipendono per l'avveramento della condizione, senza impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, potendo l'altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio della regolarità causale, ove risulti, in base alla situazione esistente nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, che la condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio delle autorizzazioni.
Chi si è obbligato sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa deve pertanto compiere tutte le attività che da lui dipendono perché la P.A. sia posta in grado di provvedere positivamente sul rilascio dell'autorizzazione stessa.

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