Estinzione dell'usufrutto in esito al perimento della cosa



Il perimento della cosa sulla quale è costituito il diritto di usufrutto è variamente assunto in considerazione dal diritto.

L'art. 994 cod.civ., quando il diritto riguarda una mandria o un gregge e questo perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, prescrive che quest'ultimo non è obbligato verso il proprietario se non a rendere conto delle pelli o del loro valore. Questa disposizione fa intendere la stretta connessione che esiste in materia tra l'evento della perdita della cosa e la riconducibilità di esso alla condotta del soggetto titolare del potere sulla cosa stessa. Il tema è affine a quello della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni.

L'integrale perimento della cosa è anche previsto genericamente dall'art. 1014 cod.civ. come una delle cause di estinzione del diritto, così come una situazione di fatto in una qualche misura anteriore al perimento viene assunta indirettamente in considerazione dal successivo art. 1015 cod.civ., allo scopo di stigmatizzare la condotta dell'usufruttuario che non si curi del bene, abusando del suo diritto.

Non è detto che il perimento sia integrale: quand'esso sia soltanto parziale l'art. 1016 cod.civ. prescrive la permanenza del diritto dell'usufruttuario su quanto rimane. Il caso è infatti diverso rispetto a quello dell'enfiteusi. L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo; non altrettanto l'usufruttuario: si giustifica così la divergente disciplina degli artt. 963 e 1016 cod.civ..

Il perimento può anche essere riconducibile alla condotta di terzi, per tali intendendosi soggetti diversi dal proprietario e dall'usufruttuario: in questa eventualità è prevista un'ipotesi di surrogazione reale. L'art. 1017 cod.civ. prescrive che, qualora il perimento della cosa non costituisca la conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno.

Devono essere evidenziate le seguenti regole, per l'eventualità del perimento del bene:

  1. se il perimento della cosa è imputabile a qualcuno, il diritto di usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile (art. 1017 cod.civ.);
  2. se la cosa era stata assicurata occorre distinguere: se venne assicurata per l'intero valore (proprietà nuda e usufrutto) l'usufrutto si trasferisce sull'indennità nel caso in cui l'usufruttuario abbia provveduto al pagamento dei premi, anche quando l'assicurazione sia stata contratta dal proprietario (art. 1019, I comma , cod.civ.).
Nell'ipotesi in cui l'usufruttuario avesse assicurato la cosa limitatamente al valore dell'usufrutto, sembra logico ritenere che l'indennità spetti interamente all'usufruttuario il quale se ne appropria, ma solo per quanto attiene all'usufrutto. Essa rappresenterebbe infatti l'equivalente del valore del solo diritto di usufrutto, senza la valorizzazione imputabile alla nuda proprietà;
  1. nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sulla relativa indennità (artt. 1020 , 834 e 835 cod.civ.) nota1.
Meritano attenzione due norme peculiari, sempre riferite al diritto di usufrutto. Ai sensi dell'art. 1019 cod.civ., se l'usufruttuario ha provveduto ad assicurare (o a pagare i premi relativi al contratto di assicurazione) la cosa che perisce, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore. Se il perimento riguarda un edificio e il proprietario intende ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima nota2.

L'art. 1018 cod.civ. prevede il caso del diritto costituito su un fondo, sul quale insiste un fabbricato, disciplinando il perimento non già del primo, bensì del secondo. Il diritto non si estingue: l'usufruttuario ha il diritto di godere l'area ed i materiali di risulta. Il diritto non riguarda infatti l'edificio, bensì il fondo: coerentemente il godimento del fondo importa la possibilità di fruire delle utilità che l'area ed i materiali sono idonei a procurare nota3 . La fattispecie rieccheggia quella del perimento dell'edificazione nell'ambito del diritto di superficie.

Note

nota1

Si tenga presente che proprietario e usufruttuario possono rinunciare all'indennità e richiedere, qualora sia possibile, la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 cod.civ.. Cfr. Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.619.
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nota2

Si confrontino p.es. Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu- Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1979, p.259; Barbero, L'usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952, p.479.
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nota3

Nicolò, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, in Comm. cod. civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1942, p.708.
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Bibliografia

  • BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952
  • BIGLIAZZI GERI, Usufrutto: uso e abitazione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. VIII, 1979
  • NICOLO', Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, Firenze, Comm.cod.civ., 1942
  • PUGLIESE, Usufrutto uso e abitazione, Torino, Tratt.dir.civ.it.diretto da Vassalli, 1972


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