Codice Civile art. 1014


SEZIONE IV Estinzione e modificazioni dell'usufrutto - (ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO)
1. Oltre quanto è stabilito dall' articolo 979, l' usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell' usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

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